Il confine tra creatività digitale e tutela dei diritti audiovisivi nel mondo dello sport è sempre più sottile. L’innovazione tecnologica e la crescente popolarità dei videogiochi sportivi come EA Sports FC (ex FIFA) stanno ridefinendo i concetti di “riproduzione” e “contenuto originale”.
A ricordarcelo è una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Genova, che ha visto protagonista lo youtuber italiano Luca Volpi, noto online come Luke92fut, in una vicenda che potrebbe avere ripercussioni significative per il futuro del diritto d’autore applicato ai videogiochi e alle ricostruzioni digitali di eventi sportivi
La Lega di Serie A aveva citato in giudizio il noto youtuber sostenendo che i suoi video, realizzati con EA Sports FC, violassero i diritti esclusivi sui filmati ufficiali delle partite del campionato. In particolare, secondo la Lega, i contenuti di Volpi riproducevano fedelmente — attraverso le simulazioni del videogioco — le principali azioni di gioco e gli highlights di ogni giornata di Serie A, costituendo così «veri e propri highlights alternativi rispetto a quelli ufficiali».
La tesi dell’accusa si basava sul fatto che tali ricostruzioni, anche se virtuali, ricalcassero la struttura narrativa e visiva dei filmati audiovisivi di cui la Lega è contitolare. Tuttavia, la difesa di Volpi ha sostenuto fin dall’inizio che i suoi video non potevano essere considerati una riproduzione dei filmati originali, ma piuttosto un’opera autonoma di rielaborazione digitale, realizzata con strumenti videoludici e dunque distinta dai contenuti protetti dalla Lega
Il Tribunale Ordinario di Genova, confermando una prima sentenza favorevole emessa già nell’estate precedente, ha dato ragione allo Youtuber Nelle motivazioni, i giudici hanno stabilito che i materiali prodotti da Volpi non violano i diritti audiovisivi detenuti dalla Lega Serie A, poiché:
i diritti della Lega non si estendono sino alle azioni di gioco virtuali, ancorché ispirate a quelle reali
Secondo il Tribunale, dunque, anche nel caso in cui le sequenze ricreate nel videogioco riproducano fedelmente le azioni realmente avvenute sul campo, esse restano una trasposizione digitale parziale e non una riproduzione vera e propria. L’elemento di virtualità e la natura simulativa del videogioco impediscono di equiparare tali contenuti ai filmati originali, che restano tutelati solo nella loro forma reale e audiovisiva.
La sentenza, inoltre, sottolinea come estendere la protezione dei diritti audiovisivi fino a comprendere anche le rappresentazioni digitali costituirebbe un’interpretazione oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente.
Oltre all’assoluzione di Volpi, il Tribunale ha condannato la Lega Serie A al pagamento delle spese processuali, per un totale di 7.837 euro. Si tratta di una decisione che ribadisce non solo l’autonomia creativa dei contenuti generati tramite piattaforme digitali, ma anche i limiti entro i quali i titolari dei diritti sportivi possono rivendicare la propria esclusiva.
La vicenda apre un dibattito importante: questa decisione potrà essere considerata un precedente per casi simili in futuro? In altri paesi europei, le leghe calcistiche stanno già cercando di ottenere una tutela più ampia dei propri contenuti, anche in relazione ai mondi virtuali e ai social media. Tuttavia, il pronunciamento del Tribunale di Genova sembra tracciare una linea chiara: le ricostruzioni digitali, per quanto realistiche, non equivalgono ai filmati ufficiali.